Modica e il dissesto. Ecco il testo integrale della delibera della Corte dei conti

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In 72 pagina, la deliberazione numero 150/2017 della Sezione di controllo per la Regione siciliana della Corte dei Conti (Presidente Maurizio Graffeo, Francesco Albo consigliere, Gioacchino Alessandro relatore) fotografa una situazione finanziaria di Palazzo San Domenico che, a detta dei giudici, non lascia alcuna strada al dissesto. Ed è quello che ‘ordinano’ i magistrati contabili, che sospendono gli adempimenti previsti dal comma 7 dell’articolo 243 quater del Testo unico degli enti locali (la procedura di dissesto appunto), per l’eventuale ricorso alle Sezioni riunite in speciale composizione. Ed è quello che l’amministrazione Abbate di sicuro farà, nel tentativo di ribaltare quello che suona come un ‘diktat’ che apre la strada al dissesto. 72 pagine (clicca qui per il testo integrale) fitte di numeri, annotazioni, riscontri. 

LA PREMESSA

L’incipit è una sorta di ‘lo avevamo già detto da parte dei giudici contabili, che sin da subito avevano sostenuto che il piano di riequilibrio presentato dal Comune di Modica non aveva i piedi per camminare. “Occorre premettere che il piano di riequilibrio del Comune di Modica è stato approvato da questa Sezione con numerose e rilevanti riserve, alla luce di un quadro informativo contabile opaco e scarsamente attendibile nonché di gravi ed incontrovertibili profili di criticità sostanziali afferenti i contenuti e gli adempimenti propedeutici (cfr. deliberazione n. 311/2015/PRSP). In considerazione di tali rilievi, la Sezione imponeva all’ente di attivarsi urgentemente e subordinava il proprio giudizio positivo di congruità del piano all’esito delle azioni ricognitive e correttive demandate all’ente, nonché dei necessari riscontri sulla ricostruzione ed evoluzione del quadro contabile, rinviando ai successivi monitoraggi. La prima verifica semestrale dell’andamento del piano di riequilibrio confermava, tuttavia, i rilievi critici e negativi della Sezione su aspetti sostanziali fondamentali e sui presupposti del piano di riequilibrio (cfr. deliberazione n. 175/2016/PRSP)”. Ora i magistrati rilevano: “Il Piano di riequilibrio adottato dal Comune di Modica e testé sommariamente descritto non è commisurato al disavanzo di amministrazione registrato dall’ente all’esito del riaccertamento straordinario dei residui conseguente al passaggio al regime di contabilità armonizzata… il piano sottoposto all’odierno esame è sensibilmente incongruo rispetto all’obiettivo di risanamento”.

ANTICIPAZIONI DI CASSA, UTILIZZO ININTERROTTO

Aspetto incontrovertibile è che anche per l’esercizio 2016 l’Ente ha fatto costante ricorso a cospicue anticipazioni di tesoreria che al termine dell’esercizio non è stato in grado di restituire. L’ammontare delle anticipazioni non restituite è di 20.123.495,32 euro, pari al 41% circa delle entrate correnti, pertanto ben al di sopra del 5% previsto dal parametro di deficitarietà n. 9. Anche al 31/12/2015 le anticipazioni non restituite ammontavano a 19.850.809,70 euro, corrispondenti al 44% circa delle entrate correnti. Occorre poi sottolineare che per il 2016 l’utilizzo delle anticipazioni è ininterrotto (365 giorni), in deciso incremento rispetto al 2015 (81 giorni), e che peggiora sensibilmente l’aggravio in termini di oneri finanziari (€ 804.000,00 contro € 35.975,67 del 2015). Se consideriamo anche gli ultimi dati disponibili aggiornati al 5 luglio 2017 (desunti dalla relazione dell’organo di revisione relativa al I semestre 2017 inviata successivamente al deferimento del magistrato istruttore) emerge che l’anticipazione da restituire a tale data è ancora pari a 18,4 milioni di euro, pertanto solo in lieve miglioramento rispetto ai circa 20 milioni di euro di scopertura a fine esercizio 2016 e a fine esercizio 2015 mentre la disponibilità di cassa, sempre al 5 luglio 2017, è ora addirittura negativa per 1,4 milioni di euro, con un peggioramento rispetto al dato riferito al 31.12.2016. Anche l’indicatore di tempestività dei pagamenti denota un andamento negativo: per l’ultimo trimestre 2016 è pari a 211,43 giorni in peggioramento rispetto al dato fornito in occasione del precedente monitoraggio, denotando l’inefficacia delle misure organizzative per ridurre i termini di pagamento genericamente indicati nel piano di riequilibrio…”.

RESIDUI DI NUOVA FORMAZIONE IN ULTERIORE CRESCITA

I residui di nuova formazione (ossia da esercizio di competenza) sono in ulteriore crescita (47,6 milioni di euro, di cui oltre 20 milioni di parte corrente) rispetto al precedente esercizio…”.

Ebbene, l’elevata consistenza dei residui passivi complessivi del titolo I, come dimostra l’analisi del relativo parametro di deficitarietà strutturale che registra un andamento fortemente critico e negativo, corrobora l’indicazione della persistente difficoltà di smaltire le obbligazioni assunte, essendo addirittura l’indicatore in incremento nel 2016 rispetto ai due precedenti esercizi, ancorché in un regime di contabilità fondato sulla competenza finanziaria potenziata che avrebbe dovuto determinare una fisiologica riduzione degli stessi già dal 2015”.

CARATTERE CRONICO E PERSISENTE DELLA CRISI DI LIQUIDITA’”

In conclusione, l’evoluzione del parametro di deficitarietà relativo alle anticipazioni di tesoreria non estinte, unitamente agli altri elementi già analizzati nelle precedenti deliberazioni ed ora aggiornati, confermano il carattere cronico e persistente della crisi di liquidità ed il deterioramento dello squilibrio strutturale di cassa del bilancio dell’ente. Tali indicatori assumono valori inconciliabili con la sostenibilità della manovra di risanamento intrapresa dall’ente e con l’obbligo, insito nella procedura di riequilibrio e negli impegni assunti con la medesima, di affrontare e rimuovere le situazioni di squilibrio strutturale che hanno originato il ricorso alla procedura di riequilibrio”.

RISCOSSIONI, DATO IN PEGGIORAMENTO

Dall’osservazione dell’andamento delle predette riscossioni nel quadriennio 2013/2016 emerge un trend altalenante con un peggioramento sostanziale della percentuale di riscossione delle entrate complessive, dal 2015 al 2016, pari al 21 per cento circa; si passa infatti da una percentuale di riscossione delle entrate per il 2015 pari a 81,19 per cento (cui ha contribuito l’anomalo dato dei servizi conto terzi, riconducibile a depositi cauzionali, cfr. questionario Siquel al rendiconto 2015) a quella del 2016 pari a 64,29 per cento. In ogni caso, la capacità di riscossione delle entrate complessive di competenza assume nel 2016 il valore più basso degli ultimi anni. Occorre pure considerare che, in considerazione del passaggio al regime di contabilità finanziaria potenziata, il dato delle riscossioni effettuate nel 2016 denuncia una scarsa attendibilità e veridicità delle previsioni di entrata che si rivelano non aderenti ai nuovi principi contabili fondati sul presupposto della esigibilità di obbligazioni in scadenza”.

PASSIVITA’ SCADUTE ED ESIGIBILI DA TERZI, MA NON PAGATE”

Il volume complessivo dei residui passivi da riportare al 31/12/2016 (secondo quanto rappresentato nella bozza di conto di bilancio prodotto in limine dall’ente) ammonta ad oltre 73,1 milioni di euro, 25,6 milioni dei quali provenienti dalla gestione dei residui e 47,6 di nuova formazione (ancorché in regime di contabilità armonizzata). Buona parte dei residui passivi – 61,5 milioni – risultavano già contabilizzati all’1/1/2016, quindi reputati come obbligazioni passive giuridicamente perfezionate e scadute o in scadenza nell’esercizio, nei termini previsti dall’art. 183, comma 5, del Tuel. Un volume così consistente di passività scadute ed esigibili da terzi, ma non ancora pagate, ove messo in correlazione con la grave carenza di cassa e gli ulteriori indici prima considerati (cfr. supra par 3), dà la misura dello stato di insolvenza dell’ente e dell’incapacità di risollevarsi dalla crisi in cui lo stesso versa. In tale condizione di deterioramento lo sbocco immediato – che appare pericolosamente in atto da diversi esercizi – è quello di rinviare al futuro il pagamento delle obbligazioni o la stessa rappresentazione contabile dei debiti in scadenza (che, infatti, al 31.12.2016 assurgono a una cifra superiore a quella esposta all’ 1.1.2016) mentre il nuovo regime di contabilità armonizzata, ove correttamente applicato, dovrebbe fisiologicamente far registrare un naturale smaltimento dei residui passivi”.

Rispetto alla rappresentazione del piano di riequilibrio che espone per tutto il periodo di riferimento previsioni di entrate correnti in sensibile incremento e costantemente superiori alle spese correnti, tali da conseguire avanzi primari da utilizzare per ripristinare gli equilibri strutturali di bilancio e ripianare le quote di disavanzo censito dal piano, l’andamento delle riscossioni resta sempre inferiore ai pagamenti. I dati in valore assoluto delle riscossioni registrati nel 2016 (21,4 milioni di euro) sono peraltro in linea con quelli risalenti al 2012 e al 2013 (rispettivamente 21,4 e 21,7 milioni di euro). La tendenza è quella di una distanza non tollerabile tra previsioni del piano di riequilibrio e andamenti effettivi dei risultati gestionali. I dati su accertamenti e impegni, e ancor di più, quelli su riscossioni e pagamenti, mostrano inequivocabilmente una distanza importante rispetto alle previsioni del piano (linea tratteggiata) e confermano le riserve sull’attendibilità delle previsioni inserite nel piano di riequilibrio, come mostra il superiore grafico”.

‘REBUS’ BOLLETTE ENEL E ENI…

Infine, in relazione alla situazione debitoria dell’ente ed alle passività potenziali, la Sezione non può trascurare, quale ulteriore elemento di preoccupazione, la circostanza, oggetto di specifiche segnalazioni (cfr. verbale del consiglio comunale n. 69 del 11 maggio 2017; trasmesso con nota del Presidente del Consiglio dell’ 1 giugno), da cui emergerebbe che per spese di fornitura energia nei confronti di ENEL ed ENI l’ente avrebbe previsto nel bilancio 2014 2,8 milioni di euro a fronte di un fatturato di 4,8 milioni, e analogamente nel 2015 a fronte di un fatturato complessivo pari a 4,8 milioni di euro la spesa impegnata sarebbe stata di 1,5 milioni di euro. Le rassicurazioni del Sindaco fornite in adunanza, secondo cui le pretese delle società fornitrici sarebbero state contestate tanto da essere state ritirate da parte delle stesse, non appaiono completamente dirimenti attesa la reiterata censura di questa Sezione in merito alla mancanza di una completa e periodica ricognizione dei debiti e delle passività potenziali”.

CONCLUSIONI: PIANO NON SOSTENIBILE FINANZIARIAMENTE

In conclusione, alla luce dell’odierna verifica effettuata a norma dell’art.243 quater del Tuel e delle coordinate sistematiche in premessa richiamate, il Collegio ritiene che i profili di criticità e gli scostamenti emersi, a definitiva conferma delle riserve contenute nella deliberazione n. 311/2015/PRSP sulla congruità, affidabilità e attendibilità del piano di riequilibrio in esame, con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria del medesimo e alla veridicità delle previsioni del piano di riequilibrio, in gran parte già riscontrati anche all’esito del primo monitoraggio semestrale (deliberazione n. 175/2016/PRSP), determinano – in ragione della gravità e persistenza degli stessi – la carenza dei presupposti del riequilibrio finanziario pluriennale, ferma restando l’inattualità e l’incongruità, relativamente all’obiettivo ed ai mezzi, del piano medesimo anche per effetto del deterioramento della situazione finanziaria registrata successivamente al passaggio al nuovo ordinamento contabile armonizzato. Il Piano non è sostenibile finanziariamente come già delineato in occasione della prima verifica semestrale e prima ancora già all’atto dell’approvazione. Inoltre, il piano è inadeguato per quanto riguarda gli obiettivi di risanamento mentre le misure e le azioni all’epoca previste sono insufficienti rispetto ai maggiori oneri necessari e, comunque, le relative previsioni si sono mostrate inattendibili: come già osservato nella deliberazione n. 311/2015/PRSP, il sospetto che “gli equilibri previsti nel Piano e le traiettorie di rientro rispetto al disavanzo inizialmente stimato non sono allineati alla reale situazione dell’ente, essendo stata quest’ultima sottostimata per le riferite ragioni” è divenuta certezza all’esito del riaccertamento straordinario dei residui e delle operazioni contabili che l’ente ha posto in essere al fine di far emergere una quota di disavanzo rimasta latente e proiettarne il ripiano in un arco temporale trentennale, pur continuando a far pesare sul bilancio uno stock di residui attivi assolutamente preponderante ai fini della determinazioni di risultati di amministrazione positivi. È pure confermato che il quadro contabile in cui il piano era iscritto è privo dei necessari requisiti di certezza e affidabilità delle previsioni; esso risente di una rappresentazione approssimativa e non suffragata da uno sviluppo coerente con gli strumenti di programmazione e rendicontazione sopravvenuti, talché appare anche difficile ricostruire e dare attuale significato alle misure previste nel medesimo (spesso prive di quantificazione) ed ai risultati asseritamente conseguiti. L’esito negativo, sotto i molteplici profili richiamati, del tentativo di prevenzione del dissesto finanziario attraverso una manovra di riequilibrio finanziario pluriennale comporta per l’ente l’obbligo di formalizzare la delibera di cui all’art. 244 del Tuel. A tal fine, l’art.243-quater, comma 7, del Tuel prevede che l’accertamento, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, del grave e mancato reiterato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano comporta l’applicazione della fase terminale dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2011, con assegnazione al Consiglio dell’ente, da parte del Prefetto, di un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 16 luglio 2013, per le motivazioni già espresse nella deliberazione n. 321/2013/PRSP, cui si rinvia, la Sezione, nel caso di definitività dell’accertamento dei presupposti del dissesto, potrà attivare, per il relativo adempimento, la procedura sostitutiva prevista dall’art. 109 bis dell’OREL. In tale evenienza, trasmetterà gli atti al competente Assessorato regionale ai fini degli adempimenti strettamente conseguenziali, ossia la diffida e l’eventuale commissariamento dell’ente inottemperante, senza alcuna possibilità di interposizione di ulteriori adempimenti e/o verifiche di tipo amministrativo”.

Per questi motivi, la Sezione accerta… “il venir meno dei presupposti del riequilibrio finanziario pluriennale e, in ogni caso, il grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano con le conseguenze previste dall’art. 243 quater, comma 7, del Tuel”, cioè l’attivazione della procedura per il dissesto.

Come detto la procedura è stoppata per 30 giorni e, in caso di ricorso alle Sezioni riunite in speciale composizione, “fino ad intervenuta comunicazione dell’esito dell’impugnazione”.

LA DICHIARAZIONE DEL SINDACO, IGNAZIO ABBATE

In serata il primo cittadino ha diffuso un video su facebook. Annunciato da questa dichiarazione:

“La Corte si riferisce al Piano di Riequilibrio del 2012; al Comune di Modica non si vuole dare la stessa possibilità (come prevederebbe la legge) concessa ad altri Comuni nella nostra stessa posizione cioè quella di spalmare i debiti in 30 anni anzichè in 10; i nostri avvocati sono già al lavoro per avere giustizia nelle sedi opportuni. Ad ogni modo non cambierà di una virgola la nostra azione amministrativa, continueremo a lavorare come abbiamo sempre fatto per il bene di Modica, che resta sempre l’obiettivo primario per tutti noi”.