Patente e libretto con lo stesso intestatario? Ecco per chi non vale la norma

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Lo abbiamo scritto anche noi (al pari dei principali organi di comunicazione nazionale): a partire dal 3 novembre sarà obbligatorio annotare sulla carta di circolazione il nome di chi usa un veicolo non suo, per più di 30 giorni.

Naturalmente, la notizia ha creato molti patemi, parecchie polemiche e non poca confusione tra i lettori. E, quindi, è doveroso fare un po’ di chiarezza.
Allora: stando alla Circolare n. 15513 del 10 luglio 2014 del Ministero dei Trasporti, a partire dal 3 novembre chi non provvederà all’aggiornamento delle informazioni, rischia una sanzione amministrativa di ben 705 euro fino al ben più pesante ritiro della carta di circolazione.

Ora, con quelle 47 pagine di circolare, il 10 luglio scorso la direzione generale per la Motorizzazione del ministero dei Trasporti aveva l’obiettivo di individuare più facilmente i responsabili delle infrazioni e scoprire le intestazioni fittizie.
Ma la circolare affronta anche i diversi casi di intestazione temporanea, escludendo dall’obbligo di aggiornamento quei veicoli in uso ad uno stesso nucleo familiare, come specifica lo stesso Maurizio Vitelli, direttore generale della Motorizzazione, sentito dall’Ansa e ripreso da Il Fatto Quotidiano.

PRIMA PRECISAZIONE: ESCLUSE LE AUTO USATE IN FAMIGLIA
Insomma, il campo d’applicazione della circolare, comunque, è meno ampio di quello che si può pensare, grazie a una serie di esenzioni.
“È importante precisare che la norma esclude tutte le situazioni in cui la natura dei rapporti intercorrenti tra proprietario del veicolo e soggetto che ne dispone abbiano rapporti di parentela” sottolinea Vitelli. “Quindi non riguarda, per esempio, il figlio che guida la macchina del padre o situazioni simili“.
Parimenti, la norma non si applica anche in caso di: “veicoli che rientrano nella fattispecie dei fringe benefit o delle vetture di servizio”.

SECONDA PRECISAZIONE: LA NORMA NON È RETROATTIVA
Altra precisazione importante: l’obbligo dell’intestazione temporanea sul libretto non è retroattivo, dunque chi già aveva a disposizione un’auto non di proprietà prima del 3 novembre non è interessato.
L’obbligo, poi, non vale per chi è iscritto all’Albo autosportatori, per i taxi, i noleggi con conducente e gli autobus. Per le aziende che danno in comodato gratuito ai dipendenti le vetture aziendali e per le flotte stampa e di rappresentanza delle case automobilistiche, inoltre, sarà sufficiente registrare alla Motorizzazione il nome dell’utilizzatore, senza modificare la carta di circolazione.

TERZA PRECISAZIONE: PER CHI VALE LA NORMA
La norma riguarda dunque essenzialmente: “Le società di autonoleggio, i veicoli in comodato, quelli di proprietà di minorenni non emancipati ed interdetti, quelli messi a disposizione della pubblica amministrazione a seguito di una pronuncia giudiziaria“, ha detto, ancora, il direttore generale Vitelli, all’Ansa. Che ha inoltre precisato: “Il provvedimento prima di essere emanato è stato oggetto di confronto con tutte le categorie interessate: ministero degli Interni, Aniasa, Assilea, Anfia, Unrae, Unasca e Confarca. E tutte si sono dichiarate soddisfatte delle soluzioni adottate”.

DOVE CI SI METTE IN REGOLA
Per mettersi in regola, è necessario rivolgersi agli sportelli del dipartimento dei Trasporti e aggiornare la carta di circolazione: ogni cambiamento costa 25 euro (16 di imposta di bollo e 9 di diritti di motorizzazione).