Linea dura della giurisprudenza verso le banche: anatocismo vietato tout court

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Linea dura della giurisprudenza nei confronti delle banche: l’anatocismo è vietato tout court.

Questo il principio affermato dalla prima sezione civile della Corte di Cassazione nella sentenza n. 9127/2015 depositata il 6 maggio che ha dato ragione al titolare del contratto di apertura del credito con garanzia ipotecaria cui era pervenuta un’ingiunzione dall’istituto bancario per il pagamento di oltre un milione di euro. E dunque, adesso le Banche, dopo la bocciatura della prassi della capitalizzazione trimestrale degli interessi, vedono cadere anche la possibilità di farlo annualmente.

Nel caso specifico, la banca – facendo proprio l’orientamento seguito da parte della giurisprudenza- ha sostenuto che, pur essendo dichiarata illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi, debba ritenersi implicita la sussistenza di usi normativi che legittimano la capitalizzazione annuale.
Secondo la Consulta, invece, tale giurisprudenza va smentita perché non solo non esistono regole ad hoc, ma nella realtà storica (e cioè nei cinquant’anni che hanno preceduto gli interventi del legislatore degli anni Novanta in materia) non si rileva alcuna consuetudine o uso alla capitalizzazione annuale degli interessi debitori.

In sostanza, l’anatocismo è assolutamente arbitrario.
Giova ricordare che la “fine dell’anatocismo” è stata disposta per legge, l. n. 147/2013 (c.d. legge di stabilità 2014) che ha modificato il testo unico bancario (TUB) ponendo fine alla prassi degli interessi sugli interessi dei conti correnti.

Sulla base di tale disposizione normativa, la Corte, con la sentenza in commento, ha affermato che “Risulta, invece, fondato il motivo laddove censura il mancato accoglimento dell’appello in ordine alla prospettata illegittimità della capitalizzazione annuale degli interessi. L’illegittimità di tale uso è stata infatti già affermata dalle sezioni Unite di questa Corte che, dopo aver rilevato che la giurisprudenza ha escluso in relazione alla capitalizzazione trimestrale degli interessi di poter ravvisare un uso normativo atto a giustificarla, ha osservato che era assolutamente arbitrario trarne la conseguenza che, nel negare l’esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, quella medesima giurisprudenza avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale. Prima di difettare di tale “normatività”, usi siffatti non si rinvengono nella realtà storica dell’ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine non accompagnata però dalla opinio iuris ac necessitatis) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine di capitalizzazione annuale degli interessi debitori, né di necessario bilanciamento con quelli creditori. Deve, pertanto, ritenersi che la capitalizzazione annuale degli interessi sia un uso illegittimamente applicato, non rilevando in ogni caso l’arco temporale in relazione al quale viene effettuata la capitalizzazione”.

E se, nel caso portato all’attenzione della Cassazione, tuttavia, dovrà decidere il giudice del rinvio (considerata la mancanza di specifiche contestazioni del ricorrente in sede di appello sulla riduzione effettuata autonomamente dalla banca, la quale aveva decurtato spontaneamente gli interessi anatocistici trimestrali prima di proporre l’ingiunzione), la sentenza in commento, aprirà (verosimilmente!) la strada ad un’ondata di ricorsi da parte dei cittadini che, richiedendo un’apertura di credito, un mutuo o un finanziamento, hanno visto lievitare l’importo per via dell’esosa e illegittima clausola sulla capitalizzazione degli interessi.

Cosa si inventeranno, questa volta, gli Istituti di Credito?