Emissioni sonore: ecco la documentazione da presentare

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L’ assessore alla Polizia Municipale Massimo Iannucci, in esecuzione all’ordinanza sindacale in materia di emissioni sonore per il periodo 16 luglio – 14 settembre 2015,  comunica che “tutti i titolari di pubblici esercizi che utilizzino impianti di diffusione sonora, ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, sono obbligati a presentare al Settore Ambiente adeguata documentazione di previsione di impatto acustico e relazione tecnica ai sensi del D.P.C.M. n.215 del 16/04/99, redatta da un tecnico competente in acustica, oppure possono avvalersi di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,  ove non vengano superati i limiti imposti di emissione di rumore.

Nel caso in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 è obbligatoria la documentazione di cui all’art.8,comma 6,della legge 26 ottobre 1995, n.447, predisposta da un tecnico competente in acustica. Tale obbligo sussiste solo per i titolari di pubblici esercizi che nel corso del 2014 non abbiano presentato al Settore Ambiente alcuna documentazione tecnica.

Invece, nel caso in cui i titolari di pubblici esercizi abbiano già presentato nel 2014 al Settore Ambiente  la documentazione relativa alla fattispecie di utilizzo di impianti di diffusione sonora e di attività che comportano emissioni sonore superiori a quelle stabilite, è sufficiente compilare e presentare al Settore Ambiente l’allegato “5” dell’ordinanza sindacale, ove non sussistano variazioni per l’anno in corso rispetto alla documentazione già prodotta.

Per la fattispecie riguardante lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, che prevedano l’utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora o l’impiego di strumenti musicali amplificati e non, nonché lo svolgimento, nei pubblici esercizi, di spettacoli di portata minore (quali concertini, karaoke e piano bar che si svolgano in stretta connessione con l’attività di somministrazione e che risultino accessori e complementari alla stessa),   il richiedente deve presentare istanza, comprensiva della richiesta di deroga alle fasce orarie, al Sindaco -Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio-Cultura,Turismo, Sport e Attività del Tempo Libero (vedi allegato “4” dell’ordinanza sindacale”), almeno 15gg. prima dell’evento, ai fini dell’autorizzazione in deroga così come previsto dall’art.6 comma 1 lettera h) della L.Q. 447/95, e, per quanto di competenza, alla Questura di Ragusa”.