Stop ai week end fuori porta. Ecco tutti i chiarimenti dalla Regione

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Immagine tratta da Wikipedia

Ha sollevato qualche perplessità l’attuazione dell’ordinanza N° 18 del Presidente della Regione, così il capo del Dipartimento regionale di Protezione Civile della Sicilia ha emanato la circolare n. 13 che chiarisce i punti oggetto di dubbi.

Rientro in Sicilia – Quanti rientrano devono osservare un periodo di isolamento obbligatorio di 14 giorni comunicando il loro arrivo al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta, al Dipartimento della prevenzione dell’ASP competente per territorio e registrandosi al sito www.siciliacoronavirus.it. Non sono soggetti alla “quarantena” coloro che risultavano esonerati dal’Ordinanza n. 18 e cioè: gli operatori sanitari e quelli che svolgono servizi di pubblica utilità, le Forze dell’Ordine, le Forze armate, i magistrati, i lavoratori pendolari, i titolari di cariche politiche e di governo, gli autotrasportatori e i lavoratori della filiera agroalimentare. Dopo tale periodo, se necessario, sarà possibile spostarsi verso un’altra regione solo per i motivi previsti dal DPCM del 26 aprile 2020 (ossia: esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, incontro con i congiunti e rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza).

Seconde abitazioni – Lo spostamento “stagionale” verso la casa di villeggiatura è consentito solo durante i giorni feriali e all’interno della Regione. Sempre negli stessi giorni ci si potrà muovere per le attività di manutenzione o per motivi di necessità. Stop, quindi, ai week end fuori porta.

Spostamenti fuori dal comune di residenza – Sono consentiti solo gli spostamenti effettuati per le motivazioni previste dal DPCM 26 aprile 2020 (comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie). Tra gli spostamenti effettuati per motivi di necessità sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli connessi all’acquisto di beni necessari, compresi i generi alimentari.

Ambulanti – Per quanto riguarda il commercio al dettaglio sulle aree pubbliche (mercatini all’aperto) viene consentita solo la vendita di generi alimentari purché l’attività sia regolamentata dai Sindaci per evitare assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale e il rispetto delle misure igieniche precauzionali. Gli operatori sono tenuti all´uso della mascherina e all´utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante.

Addestramento delle unità cinofile – E´ consentito purché effettuato all´aperto e da un solo addestratore per ciascun cane, utilizzando i necessari dispositivi di protezione individuale, garantendo il distanziamento interpersonale e il rispetto delle misure igieniche precauzionali e provvedendo, dopo l’uso, alla eventuale sanificazioni degli attrezzi usati.

Personale delle imprese che effettuano lavori non continuativi – Se il personale proviene da aree geografiche diverse da quelle della Regione Siciliana è esentato dall´obbligo dell’isolamento. Se lo stesso personale lascia il territorio regionale per farvi successivo rientro a seguito della ripresa dei lavori dovrà adottare il regime di sorveglianza con le comunicazioni di rito.

Sono esonerati dalla quarantena i lavoratori residenti in Sicilia che svolgano la propria attività nelle imprese inserite nell´allegato 3 del DPCM del 26 aprile 2020, che per esigenze di lavoro si rechino, occasionalmente o periodicamente e per periodi brevi, in altre Regioni del territorio nazionale; questi sono assoggettati al differente regime della sorveglianza attiva ed è a carico del datore di lavoro l´onere si trasmettere al Dipartimento di prevenzione dell´ASP territorialmente competente l´elenco dei lavoratori.

Attività sportive – L’attività sportiva può svolgersi in forma individuale intendendo con ciò includere tutte quelle attività non agonistiche, comprese quelle di mare, sempre garantendo il distanziamento interpersonale, il rispetto delle misure igieniche precauzionali e provvedendo alla successiva sanificazione degli attrezzi. Per svolgere tali attività è consentito anche lo spostamento da un comune all´altro garantendo il tragitto per raggiungere il luogo dove svolgere tale attività, sia con mezzi pubblici o privati.

Pesca e manutenzione natanti – La pratica della pesca sportiva e ricreativa e gli spostamenti per l’attività di manutenzione dei natanti è possibile anche al di fuori del territorio comunale di residenza.

Traslochi – Sono consentite le attività di trasloco effettuate anche con trasporto su strada, (incluse le operazioni di smontaggio e rimontaggio di mobilia).

Cantieri di lavoro – E´ consentita la ripresa dei cantieri di lavoro finalizzati all´esecuzione delle attività contemplate nell´allegato 3 al DPCM 26 aprile 2020. L´autorizzazione è subordinata alla redazione di un apposito documento per la sicurezza dei lavoratori che contenga anche le norme per prevenire il rischio di contagio da COVID 19.