Scicli, avviso per le domande di contributo per gli affitti anno 2021

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C’è tempo dalle ore 09 del 21 agosto prossimo e fino alle ore 18 del 20 ottobre 2023 per presentare la domanda volta a ricevere il contributo per gli affitti relativi all’anno 2021. La domanda va presentata esclusivamente in modalità on-line al seguente link: https://siciliapei.regione.sicilia.it/fondolocazione

Le somme sono messe a disposizione dal Fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione. Le richieste di contributo potranno essere inoltrate con l’inserimento, previo accreditamento, dei dati e allegati sul portale web: https://siciliapei.regione.sicilia.it/fondolocazione/. Non è ammessa altra forma di trasmissione, cartacea o telematica.

Per partecipare all’Avviso è necessario:

Dotarsi di identità digitale SpiD L2 o CIE (Carta Identità Elettronica);

Accedere sulla piattaforma SiciliaPei (https://siciliapei.regione.sicilia.it/fondolocazione) dalle ore 09:00 del 21 Agosto 2023 alle ore 18:00 del 20 Ottobre 2023, completare le differenti sezioni dell’istanza e presentarla.

Per richieste di assistenza e supporto per l’inserimento della richiesta sulla piattaforma informatica, contattare il supporto tecnico al seguente numero 0621129731, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle 18:00, festivi esclusi.

In alternativa è possibile inviare una mail al seguente indirizzo [email protected].

Ecco i criteri per la determinazione delle fasce di reddito:

Fascia “A”

– ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS che per il corrente anno 2021 il valore è pari a € 13.405,08 (Circolare INPS n. 197 del 23/12/2021) rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l’ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l’incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

Fascia “B”

– ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, pari ad € 15.347,85, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.324,05.

Fascia “COVID”

– ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare non superiore a 35.000,00 euro che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% fermi restando i criteri già adottati nei precedenti bandi e non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.324,05.

Il reddito da assumere a riferimento è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi anno 2022 (prodotti nell’anno 2021) e l’ammontare del canone, riferito allo stesso anno 2021, va rilevato dal contratto di locazione.

Questi, invece, i requisiti che i richiedenti devono possedere  per l’ottenimento del sostegno in argomento:

– Essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea, in possesso di valido e regolare permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 40, comma 6 del D. Lgs. 286/1998 o carta di soggiorno in corso di validità e non ricorrano le condizioni previste dall’art. 5 commi 5, 5-bis e 5-ter del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche e integrazioni;

– Avere, unitamente al proprio nucleo familiare, i requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica. In caso di trasferimento in altro Comune, il requisito della residenza va posseduto con riferimento al periodo coperto dal contributo;

– Essere titolari, per l’anno di riferimento 2021, di un Contratto di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà pubblica o privata (con esclusione di quelli aventi categoria catastale A/1, A/8 e A/9; di quelli locati esclusivamente per usi turistici) e di alloggi di edilizia economica e popolari il cui contratto di locazione sia ancora in corso con gli enti gestori di settore debitamente registrato;

– Essere in possesso di certificazione ISE/ISEE riferita ai redditi percepiti nell’anno 2021 e rientrante entro i valori sotto riportati (ISE/ISEE con scadenza 31/12/2023);

– Non essere titolare di reddito di cittadinanza atteso che i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto- legge 28 gennaio 2019,n.4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.26, e successive modifiche ed integrazioni.