Se l’infortunio in itinere deriva dal fatto doloso del terzo, l’Inail non è tenuto ad alcun indennizzo

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Immagine di repertorio

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17685/2015 del 7 settembre in materia di infortunio in itinere sancendo che non tutti gli incidenti che coinvolgono il lavoratore nel tragitto tra la propria abitazione e il luogo di lavoro possono essere indennizzati dall’Inail.

Per gli Ermellini, affinché si abbia infortunio indennizzabile, è fondamentale che, oltre al requisito della c.d. occasione violenta (ovverosia rapida, esterna e concentrata in un breve arco di tempo) sussista anche il requisito dell’occasione di lavoro.

Secondo il ricorrente, il collegamento con la prestazione di lavoro, nel caso dell’infortunio in itinere, sarebbe rappresentato esclusivamente dalla circostanza che l’infortunio si è verificato durante il tragitto casa-lavoro e nessun altro requisito o condizione sarebbe richiesto dalla norma ai fini di dar corso alla tutela assicurativa invocata, in quanto la ratio legis non consisterebbe nella tutela di un rischio specifico, bensì di tutti i rischi che possono verificarsi nel suddetto tragitto.

Per la Corte, invece, la locuzione “occasione di lavoro”, deve essere inteso in senso stretto e non estendersi al caso in cui l’infortunio derivi dal fatto doloso del terzo, totalmente indipendente dall’attività lavorativa e solo casualmente coincidente, per tempo e luogo, con una fattispecie potenzialmente idonea a dare diritto all’indennizzo da parte dell’Inail.

A tal fine, la Corte specifica che “va riaffermato il principio secondo cui la espressa introduzione dell’ipotesi legislativa dell’infortunio in itinere non ha derogato alla norma fondamentale che prevede la necessità non solo della causa violenta ma anche dell’occasione di lavoro con la conseguenza che, in caso di fatto doloso del terzo, legittimamente va esclusa dalla tutela la fattispecie nella quale in sostanza venga a mancara la “occasione di lavoro” in quanto il collegamento tra l’evento e il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, risulti assolutamente marginale e basato esclusivamente su una mera coincidenza cronologica e topografica.

Orbene, nel caso sottoposto alla loro attenzione, i giudici hanno negato che il predetto Ente possa essere chiamato a indennizzare gli eredi di una donna accoltellata dal proprio convievente solo perché il fatto si è verificato nel normale tragitto dalla stessa compiuto per recarsi al lavoro e in un orario prossimo a quello di ingresso in ufficio: per poter essere indennizzato, l’infortunio deve necessariamente essere inerente l’attività lavorativa o, perlomeno, derivare dal suo esercizio.

In caso contrario, l’Inail non è tenuto ad alcun risarcimento.