Dal 4 maggio, concessioni e divieti. Il DPCM del 26 aprile in pillole

2302

Tra le norme contenute nel DPCM varato ieri 26 aprile va posta particolare attenzione a quelle inerenti lo spostamento personale (applicabili a partire dal 4 maggio). A tal proposito va necessariamente sottolineato che il DPCM conferisce al sindaco poteri restrittivi e mai di concessioni ulteriori nella fruizione di luoghi o di spazi invece vietati dal DPCM stesso.

  • sono consentiti gli spostamenti solo per i già noti comprovati motivi di necessità. Si possono incontrare i congiunti purché non si creino assembramenti e si osservino le norme igieniche e di prevenzione già più volte descritte, prima fra tutte il distanziamento fisico. Non è possibile spostarsi in regioni diverse da quella in cui attualmente si ci trova, salvo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
  • chi presenta sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura superiore a 37,5° deve restare nel proprio domicilio
  • è disposto il divieto assoluto di mobilità a soggetti sottoposti alla misura di quarantena ovvero risultati positivi al virus
  • è vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la chiusura di specifiche aree in cui non viene osservata tale disposizione
  • è possibile l’accesso a parchi, ville e giardini pubblici senza creare assembramenti e rispettando il distanziamento fisico; anche qui il sindaco, nel caso di infrazioni, può disporre la chiusura delle aree;
  • non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentita attività sportiva o motoria individuale osservando una distanza di sicurezza di almeno 2 metri; per i minori o per i soggetti non autosufficienti è prevista la presenza di un solo accompagnatore;
  • sono sospese tutte le competizioni sportive; è possibile la ripresa degli allenamenti personali
  • sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico; sono consentite le cerimonie funebri con la sola partecipazione dei congiunti fino a un massimo di 15 persone, con funzione da svolgersi possibilmente all’aperto, indossando le mascherine e osservando il distanziamento fisico
  • rimangono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri luoghi dedicati alla cultura
  • rimangono sospese le attività educative per l’infanzia e quelle didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le università
  • rimangono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine e similari

Per tutto ciò che è ulteriormente prescritto dal DPCM di seguito il link
http://www.governo.it/…/new.gov…/files/Dpcm_img_20200426.pdf