Prorogate fino al 15 gennaio  le ordinanze per la prevenzione Covid

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Vigili urbani h24

Due nuove ordinanze sindacali sono state emanate in data odierna e sono già pubblicate all’albo pretorio online. Con la prima, la n.  2012, inerente misure della limitazione della mobilità per prevenzione COVID -19 si ritiene di prorogare le ordinanze nn. 1950 del 12/11/2020 e 1952 del 20/11/2020, disponendo che, tutti i giorni, dalle ore 16 alle ore 22, a decorrere dalla data odierna e fino al 15 gennaio 2021 è vietato stazionare, per qualsiasi ragione, nei seguenti siti:

  1. Piazzetta di via Cultrone/Ramelli;
  2. Slargo dove è installato un tabellone di basket di via Cultrone;
  3. Piazzale mercato contrada Selvaggio (parcheggio ingresso tribuna “B” e curva stadio comunale A. Campo);
  4. Slargo via Fucà;
  5. Via Almirante (zona limitrofa distributore “H24”);
  6. Piazzetta via Lussemburgo;
  7. Piazzetta compresa tra la via A. Sordi e la via P. Stoppa (via G. Martorana);
  8. Via Ercolano (zona antistante e limitrofa bar “Prima Classe”);
  9. Via Gen. Cadorna (zona antistante scuola infanzia “Isola Felice”);
  10. Slargo via prof. Giovanni Licitra;
  11. Piazza A. Magnani;
  12. Piazzetta via P. Borsellino;
  13. Piazzetta via Ragazzi del 99;
  14. Piazzetta via Aldo Licitra;
  15. Piazzetta via L. Monaco;
  16. Aree parcheggio lungo via L. Busacca;
  17. Slargo antistante via Pio La Torre 9;
  18. Area limitrofa “McDonald” (comprese via Golgi e viale delle Americhe);
  19. Piazzetta e campo di basket via Calipari;
  20. Piazzetta via Falcone;
  21. Piazzetta via Forlanini (dove si svolge il mercatino);
  22. Piazzetta via Mongibello adiacente attività “Leggio Ferramenta”;
  23. Piazzette limitrofe (sopra e sotto) alla Chiesa del Sacro Cuore;
  24. Zona antistante il centro commerciale “Le Masserie” entrambe le aree di parcheggio su due piani;
  25. Piazza Matteotti;
  26. Piazza San Giovanni;
  27. Villa comunale di via Archimede;
  28. Villa “Margherita”;
  29. Piazza Dr. Solarino (ex distretto militare) – Ragusa Ibla;
  30. Piazza Repubblica – Ragusa Ibla;
  31. Giardini Iblei (Ragusa Ibla);
  32. Piazza G.B. Odierna;
  33. Piazza G.B. Marini (area antistante plesso scolastico) – Ragusa Ibla;
  34. Via V.E. Orlando (slargo antistante l’ingresso del plesso scolastico F. Crispi) e via Bers. Tumino (slargo sottostante);
  35. Via Stiela (compresi i portici);
  36. Villetta via Stiela;
  37. Via Germania – zona antistante pizzeria “Boomerang”;
  38. Piazzetta via Africa (tratto iniziale sulla sinistra);
  39. Piazza SS. Salvatore;
  40. Piazzetta adiacente via Giovanni Paolo II (sottostante “City”);
  41. Piazzetta via Sen. Anfuso angolo via Avogadro;
  42. Via Milito (piazzetta / slargo sosta);

La stessa ordinanza prevede inoltre che nelle giornate di venerdì, sabato e domenica dalle ore 05:00 alle ore 22, a decorrere dalla data odierna e fino al 15 gennaio 2021 è vietato stazionare, per qualsiasi ragione, anche nei seguenti siti:

  1. Intera area del Porto turistico;
  2. Piazza Torre;
  3. Piazza Duca degli Abruzzi;
  4. Lungomare Mediterraneo;
  5. Lungomare A. Doria (tratto piazza Duca degli Abruzzi – piazza Malta);
  6. Piazza Dogana;
  7. Via Tindari;
  8. Via Venezia
  9. Piazza Malta;

Viene fatta salva la possibilità di solo attraversamento e di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e a tutte le altre attività consentite, dai D.P.C.M. e dalle Ordinanze del Presidente della Regione, e alle abitazioni private.

Con la seconda ordinanza, la n. 2013,  riguardante le misure di prevenzione a seguito dell’emergenza sanitaria per le grandi e medie strutture di vendita,  viene prorogato il precedente provvedimento n. 1951 disponendo che per le grandi e medie strutture di vendita a decorrere dalla data odierna e fino al 15 gennaio 2021, l’ingresso è consentito soltanto a chi indossa mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Tra gli obblighi previsti inoltre quello di igienizzare le mani, di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, il divieto di sostare all’interno dei locali più del tempo strettamente necessario ad effettuare gli acquisti. Nell’ordinanza di proroga si ricorda anche che negli esercizi a prevalenza alimentare, nei quali la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, l’ingresso è consentito a una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti. Tra le prescrizioni indicate anche quella di esporre all’ingresso dell’esercizio commerciale  un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente al suo interno e nei casi in cui la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, presso la zona di prelievo devono essere posizionati dispenser con gel igienizzante e carta assorbente a disposizione del cliente per la igienizzazione delle impugnature.  All’esterno delle predette attività si dovrà anche prevedere un percorso obbligato di accesso alla struttura oltre che a predisporre apposito personale a cui compete il rispetto delle predette misure.

Intanto si ricorda anche che fino a domenica 6 dicembre rimarrà in vigore l’ordinanza n. 1949  con la quale è stato disposto che l’accesso ai cimiteri comunali viene consentito, nel rispetto dei percorsi di entrata e di uscita, solo a soggetti muniti di dispositivi di protezione, mascherina e guanti e nel pieno rispetto del distanziamento sociale ed interpersonale di sicurezza (1 metro).  Le altre disposizioni contenute nel predetto provvedimento prevedono anche che la permanenza all’interno dei cimiteri non potrà avere una durata superiore a 30 minuti, il divieto di ogni forma di assembramento, l’accesso al cimitero per un massimo di 4 parenti per i seppellimenti
ed il divieto per le agenzie di onoranze funebri di assistere ai seppellimenti.
Fino a domenica 6 dicembre inoltre è sospeso il servizio di accompagnamento con la macchina.