Beni di interesse culturale

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Il patrimonio culturale, quale espressione più alta del popolo che lo ha creato, è un valore da sempre avvertito e, per questo, va, difeso da parte dello Stato e di tutti i cittadini. Pur tuttavia, solo il 14 dicembre 1974, al fine di regolamentare l’intero comparto, veniva istituito il Ministero per i beni e le attività culturali, mentre, precedentemente, tale tutela veniva affidata alla Direzione Generale Antichità e Belle Arti della Pubblica Istruzione. Vi era, comunque, l’intendimento di fronteggiare il fenomeno dell’impoverimento dei beni culturali dello Stato Italiano ed è cosi che, presso il citato Ministero della Pubblica Istruzione, il 3 maggio 1969, nasce il Nucleo Tutela Patrimonio Artistico dei Carabinieri, ora Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.

L’Italia fu così la prima Nazione al mondo a dotarsi di un organismo di polizia specializzato nello specifico settore, anticipando peraltro di un anno la raccomandazione della Conferenza Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), che, da Parigi, indicava agli Stati aderenti l’opportunità di adottare varie misure volte a impedire l’acquisizione di beni illecitamente esportati e favorire il recupero di quelli trafugati.

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Al riguardo, è opportuno fornire ai cittadini alcune informazioni e consigli se ci si trova innanzi a determinate situazioni.

In particolare:

COSA FARE IN CASO DI ACQUISTO DI BENI D’INTERESSE CULTURALE?

  • Diffidare dei “facili acquisti”: un prezzo non congruo può essere indice di una provenienza sospetta o di dubbia autenticità. Inoltre l’acquisto di oggetti compiuto in modo troppo “disinvolto” può configurare il reato previsto e punito dall’articolo 712 del Codice Penale (“Acquisto di cose di sospetta provenienza“).

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  • Una volta individuata l’opera d’interesse, consultare possibilmente gli archivi dell’autore per rendervi conto delle quotazioni di mercato.

  • Pretendere, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 – “Nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, il rilascio da parte del venditore della copia fotografica dell’opera o dell’oggetto, con retroscritta dichiarazione di autenticità e indicazione della provenienza, recanti la sua firma.

  • Valutare l’opportunità di adottare idonee misure di sicurezza nel luogo ove vengono custoditi i beni.

  • Custodire le riproduzioni fotografiche in luogo diverso dalle opere.

  • Compilare il “Documento dell’opera d’arte – Object ID”. E’ un modulo (sotto in figura), concepito dall’UNESCO ed elaborato in collaborazione con il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, nel quale si devono riportare i dati identificativi essenziali di qualsiasi bene d’arte (oggetto, autore, epoca, tecnica e materiale, dimensioni, titolo e descrizione, fotografia). Con esso il possessore di oggetti d’arte può costituirsi un proprio “archivio fotografico – descrittivo”. E’ bene che sia custodito in luogo sicuro perché in caso di furto può essere d’ausilio alle Forze dell’Ordine per il suo successivo recupero.

DOCUMENTO DELL’OPERA D’ARTE – OBJECT ID

(pagina 1)

Fotografia dell’oggetto :

Le fotografie di un oggetto d’arte rappresentano una caratteristica fondamentale del processo di identificazione e di recupero di oggetti d’arte rubati. Si consiglia di :

– fotografare sia vedute globali dell’oggetto sia dettagli che evidenzino, in primo piano, iscrizioni, segni particolari e tracce di danni e riparazioni;

– includere nell’immagine un indicatore metrico o un oggetto di dimensioni riconoscibili;

– prendere visione degli standard catalografici pubblicati dall’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali al sito internet:

www.iccd.beniculturali.it/Catalogazione/standard-catalografici.

Incollare qui la foto

DOCUMENTO DELL’OPERA D’ARTE – OBJECT ID

(pagina 2)

Tipo di oggetto :
Tipo tecnica :
Dimensioni (espresso in cm) :

Altezza –

Larghezza –

Lunghezza –

Diametro –

Iscrizioni e segni particolari :
Fattori di distinzione e/o Catalogazione :
Titolo :
Soggetto :
Data o periodo :
Autore :
Ambito culturale :
Materiali :
Breve descrizione dell’oggetto :

UNA VOLTA COMPILATA

CONSERVARE QUESTA SCHEDA AL SICURO

  • Effettuare il pagamento servendosi possibilmente dei servizi bancari (come bonifico o assegno circolare non trasferibile) e non a mezzo di denaro contante, per conservare documentazione della transazione effettuata.

    COME EVITARE DI ACQUISTARE BENI D’INTERESSE CULTURALE FALSIFICATI?

Lo stesso D. Lgs. n. 42 sanziona indistintamente la contraffazione, l’alterazione e la riproduzione di un bene culturale. Nello specifico:

  • la contraffazione consiste nell’imitare pedissequamente un opera d’arte dandole caratteri di autenticità non propri (esempio: la firma dell’artista);

  • l’alterazione consiste nel modificare l’essenza di un’opera originale intervenendo su di essa;

  • la riproduzione consiste nella moltiplicazione meccanica o nella copia manuale il più fedele possibile all’originale. Si distingue dalla contraffazione per la dicitura esposta sul retro ( o sul documento che l’accompagna ) che si tratta di opera copia dall’originale dell’artista.

La norma non punisce solamente il falsario, ma anche chi pone in commercio o detiene per farne commercio o introduce nel territorio dello Stato, come autentiche, opere contraffatte, alterate o riprodotte, nonché chi, pur conoscendone la falsità, le autentica.

Dopo gli anni ’60, contestualmente al fenomeno di una sempre più diffusa mercificazione dell’arte, per soddisfare la pressante domanda di mercato dei “nuovi ricchi”, si è percepito un aumento esponenziale del fenomeno delittuoso concernente la falsificazione delle opere d’arte ed in particolare delle grafiche di Autori contemporanei.

In definitiva, occorre, quindi, prestare particolare attenzione quando si decide di acquistare beni culturali.

COSA FARE IN CASO DI FURTO?

  • Procurarsi, ove non sia stato preventivamente compilato il “Documento dell’opera d’arte – Object ID” riproduzioni fotografiche di quanto asportato consultando anche gli album di famiglia, ove potrebbe essere stato fotografato, anche se non in primo piano, l’oggetto rubato.

  • Recarsi presso la Stazione dei Carabinieri più vicina per denunciare l’accaduto, portando il predetto documento, compilato a suo tempo per ogni bene, ed ogni altro materiale utile per una accurata descrizione degli stessi.

La documentazione verrà subito informatizzata nella “Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti” la cui gestione è affidata al Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, in modo da favorire la costante comparazione con quanto giornalmente è oggetto di controllo.

COSA FARE SE SI VIENE A CONOSCENZA DI UNO SCAVO CLANDESTINO?

Sempre nel “Nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” è prevista un’intera sezione per disciplinare le ricerche e i rinvenimenti fortuiti di beni archeologici nell’ambito del territorio nazionale. Ciò dimostra l’attenzione sempre costante da parte del legislatore verso la tutela del patrimonio archeologico, che è sentito come parte integrante ed elemento costituente della nostra storia e della nostra identità nazionale. Infatti, poiché tutto ciò che viene rinvenuto nel sottosuolo è proprietà dello Stato, nessuno può effettuare ricerche archeologiche senza l’autorizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Qualora vengano effettuati scavi illeciti, ciò che viene ritrovato, per legge, è considerato provento di furto in danno dello Stato ed il responsabile subisce le pene previste per quel tipo di reato. Se si viene a conoscenza di scavi archeologici clandestini è opportuno informare prontamente il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale oppure la Stazione Carabinieri competente sul territorio per impedire la continuazione del reato.

COSA FARE SE SI RINVIENE FORTUITAMENTE UN BENE ARCHEOLOGICO?

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  • Occorre:

    • Denunciare il ritrovamento entro ventiquattro ore al Soprintendente o al Sindaco, ovvero alla più vicina Stazione Carabinieri.

    • Provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo di rinvenimento. Se si tratta di beni mobili dei quali non se ne possa assicurare la custodia sul posto della scoperta, lo scopritore ha la facoltà di rimuoverli per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino all’arrivo dell’autorità competente e, ove occorra, può richiedere l’ausilio dei Carabinieri.

    • Tenere presente che ai sensi dell’all’art. 92 del più volte citato “Nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” è previsto un premio per il ritrovamento fortuito sia allo scopritore, sia al proprietario dell’immobile dove è avvenuto il ritrovamento, sia al concessionario dell’attività di ricerca autorizzata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate e sarà determinato in base alle stime ufficiali effettuate dal Ministero.

    Acquisto di opere d’arte contemporanea

    Infine, anche quando si desidera comperare un’opera d’arte contemporanea, bisogna tenere presente che occorre:

    • Verificare sempre che l’opera sia corredata da certificati di autenticità o provenienza.

    • Acquistare con fattura o scontrino con descrizione dell’opera.

    • Prima dell’acquisto, verificare l’autenticità del certificato presso l’artista, l’archivio o il soggetto autorizzato ad archiviare le opere.

    • Controllare la corrispondenza tra foto autenticata ed opera originale.

    • Rivolgersi a venditori inseriti da anni sul mercato, preferibilmente che abbiano avuto rapporti stretti con l’artista.

    • Diffidare di expertise fornite da persone che non abbiano titolo a farlo e rivolgersi pertanto a Fondazioni, Archivi ed Esperti con titoli accademici.

    • Diffidare dell'”affare”, informandosi sull’opera e sui riferimenti accreditati di quell’artista.

    • Seguire il mercato e le quotazioni, evitando intermediari non facenti parte del settore ufficiale.

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