Ispica dice sì al registro del “testamento biologico”? La Giunta propone, il Consiglio dispone

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Con la delibera nr. 52 del 9 aprile 2015 la Giunta municipale di Ispica intende proporre al vaglio del Consiglio comunale l’istituzione del “Registro dei Testamenti biologici”, definiti anche “Dichiarazione anticipata di trattamento”.

Con tale Registro si fa riferimento ad un documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere o non essere sottoposta in caso di malattia o traumi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile.
La persona che lo redige nomina per le cure sanitarie, nel caso in cui la medesima divenga incapace, un fiduciario che assume il ruolo di soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari a cui sottoporla.

Questo il commento del sindaco Piero Rustico:

Sono pervenute all’Amministrazione Comunale sollecitazioni ed inviti, da parte di singoli cittadini, a garantire le opportune iniziative volte ad introdurre il riconoscimento formale del valore etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario.
La più recente giurisprudenza ha riconosciuto la rilevanza della questione in merito alla volontà precedentemente espressa dal soggetto divenuto incapace ed è stata significativamente confermata dalla Suprema Corte di Cassazione in varie pronunce.

La tematica del testamento biologico ormai da anni si pone al centro di un articolato dibattito, sia in ambito scientifico sia in ambito giuridico, in quanto investe trasversalmente questioni di ordine clinico-medico ed etico-religioso. In assenza di una normativa nazionale in materia si è dato vita, comunque, alle “Dichiarazioni anticipate di volontà” dei trattamenti di natura medica, in vario modo formulate.

L’istituzione da parte del Comune di un Registro per la raccolta delle dichiarazioni anticipate non interferisce in alcun modo con la sfera di competenza dello Stato.
La legittimità dell’azione comunale trova fondamento nello svolgimento delle funzioni amministrative del Comune riguardanti “la popolazione ed il territorio comunale, principalmente nei settori dei servizi alla persona e alla comunità”, come detta l’art. 13, comma 1 del D. Lgs. n.267/2000″.

La delibera passa ora all’approvazione del Consiglio comunale ed entro novanta giorni dall’esecutività della delibera del Consiglio, la Giunta municipale adotterà i provvedimenti necessari per l’organizzazione del “Registro” e la definizione delle conseguenti modalità operative e di gestione.

In Italia, l’art. 32 della Costituzione stabilisce che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” e che “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
Tale norma costituzionale configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un “diritto perfetto”, che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato.

Inoltre, l’art. 13 della Costituzione Italiana afferma che “la libertà personale è inviolabile”, rafforzando il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell’individuo nelle scelte personali che lo riguardano. Tuttavia il problema si pone nei casi in cui, per diverse ragioni, il malato perda la capacità di esprimere la propria volontà riguardo all’esecuzione o meno di determinate terapie.

Da queste considerazioni e dalle valutazioni emerse dalla “Carta dei Diritti fondamentali dell’Uomo” o dai codici di deontologia medica sul non accanimento terapeutico nei casi in cui “non si possa attendere un beneficio per la salute del malato…”. ha preso il via la deliberazione in questione al fine di istituire il “Registro comunale dei Testamenti Biologici”.

Si vogliono così custodire le dichiarazioni di volontà, che i cittadini liberamente esprimeranno, ad essere o meno sottoposti a determinati trattamenti sanitari in una fase in cui, per una patologia grave ed irreversibile, non siano in grado di manifestare il proprio consenso o il proprio rifiuto della terapia, del trattamento o della cura che potrebbero mantenerli in vita.

I cittadini le cui dichiarazioni saranno scritte nel Registro dovranno indicare una persona alla quale, a seguito di sua richiesta, dovrà essere consegnata la documentazione depositata nel Registro. Questa persona, o altra individuata nella dichiarazione, diviene garante della volontà del dichiarante.