Pass verde nazionale per gli spostamenti: ecco come funziona

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Il pass verde, green pass o certificazione verde, per gli spostamenti arriverà anche in Italia dalla seconda metà di maggio. Ad annunciarlo è stato ieri il premier Mario Draghi a termine del vertice ministeriale del G20 sul turismo. In attesa del green pass europeo, che dovrebbe arrivare a metà giugno, il governo italiano anticipa i tempi annunciando un pass verde nazionale che farà la sua comparsa tra qualche settimana. Ma cos’è? A cosa serve? E come funziona?

Il foglio, che servirà a spostarsi tra regioni arancione e rosse per turismo, deve attestare che la persona è vaccinata, oppure guarita dal Covid oppure ha effettuato un tampone antigenico o molecolare nelle 48 precedenti.

«Grazie al pass –  da detto il presidente del Consiglio – saranno in grado di spostarsi da un paese all’altro senza quarantena, a patto che possano dimostrare di essere guariti dal Covid, vaccinati o negativi a un tampone».

Maggiori chiarimenti arrivano dalle Faq pubblicate dal governo: «Le “certificazioni verdi COVID-19” anche dette “green pass” – si legge nelle Faq -, sono certificazioni che attestano la sussistenza di condizioni personali che consentono gli spostamenti sul territorio nazionale. In particolare, le certificazioni sono rilasciate per attestare una delle seguenti condizioni: aver completato la vaccinazione anti-SARS-CoV-2; essere guariti da COVID-19, con cessazione dell’isolamento; aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2».

A rilasciare questa certificazione possono essere: la struttura che ha effettuato il vaccino, quella che ha eseguito il test (comprese le farmacie), la struttura dove si è stati ricoverati oppure il medico di famiglia.

Le tre certificazioni verdi COVID-19 hanno tempi di validità e modalità di rilascio differenti. Ancora una volta, maggiori chiarimenti nelle Faq di Palazzo Chigi:
«a) la certificazione di avvenuta vaccinazione ha una validità di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria o dal sanitario che effettua la vaccinazione, al momento stesso dell’effettuazione dell’ultima dose prevista. La certificazione è disponibile anche nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 52 del 2021 possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario o alla Regione in cui ha sede la struttura stessa;
b) la certificazione verde COVID-19 per avvenuta guarigione ha una validità di sei mesi dalla guarigione stessa ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero o, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile anche nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione cessa di avere validità se, nell’arco dei sei mesi previsti, l’interessato viene nuovamente identificato come positivo al SARS-CoV-2.
c) la certificazione verde COVID-19 per tampone negativo ha una validità di 48 ore dall’esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test previsti o dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell’Unione europea e quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea e validate da uno Stato membro dell’Ue sono riconosciute come equivalenti a quelle nazionali e valide se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.