
Il Tar Sicilia non ha concesso la sospensione immediata del provvedimento con cui la Questura di Ragusa aveva disposto lo stop a un’attività di raccolta scommesse a Modica.
La decisione arriva dopo il ricorso presentato dal titolare del centro, che aveva chiesto un intervento urgente per sospendere gli effetti del decreto del Questore di Ragusa del 15 luglio scorso. Il provvedimento aveva respinto l’istanza di variazione dei rappresentanti della licenza di pubblica sicurezza, disponendo inoltre la cessazione di eventuali attività svolte senza i necessari titoli autorizzativi e la rimozione delle insegne pubblicitarie relative alla raccolta di scommesse.
Il titolare dell’attività aveva impugnato gli atti davanti al Tribunale amministrativo regionale, contestando anche il verbale di accertamento redatto dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica.
Il presidente della Quarta Sezione del Tar Sicilia ha però ritenuto che la questione necessiti di un esame più approfondito e che non possa essere definita in via immediata. Nel decreto viene evidenziato come la sede monocratica non sia adeguata per valutare una vicenda caratterizzata dalla “delicatezza e complessità dei profili da esaminare” e dall’ampiezza del potere discrezionale esercitato dall’amministrazione.
Per questo motivo è stata respinta la richiesta di sospensione urgente degli effetti del provvedimento. La controversia sarà ora esaminata in sede collegiale nella camera di consiglio fissata per il 10 settembre 2026.
La decisione del Tar non entra nel merito della vicenda e non stabilisce quindi la legittimità o meno del provvedimento adottato dalla Questura di Ragusa. Spetterà al collegio valutare l’eventuale sospensione degli atti impugnati in attesa della definizione del giudizio.
