I requisiti per usufruire del beneficio fiscale sulla prima casa? Li chiarisce la Cassazione

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La Cassazione sezione tributaria civile, con la recente sentenza n. 1988 del 4 febbraio 2015, si è occupata di un argomento di interesse diffuso, fornendo precisi chiarimenti su quali sono i requisiti richiesti dalla legge per ottenere il beneficio fiscale sulla prima casa.

La sentenza in commento trae le mosse da una fattispecie concreta nella quale uno dei due coniugi, sposato in regime di comunione legale, procedeva all’acquisto di un immobile adibito a prima casa.
All’esito dell’acquisto, con avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate competente per territorio, veniva revocata, per la metà, l’agevolazione fiscale prevista per l’acquisto della prima casa, riconosciuta in favore del solo coniuge, presente al rogito, che aveva acquistato il bene in regime di comunione legale.

Da qui la conseguente reazione legale degli interessati.
Instaurata la controversia, il Giudice del merito aveva tuttavia rigettato la domanda affermando la necessità che le dichiarazioni previste dalla legge sarebbero dovute essere state rese da entrambi i coniugi: “e che eventuali omissioni potevano essere integrate mediante atto redatto con le stesse formalità di quello precedente, entro il termine di decadenza”.

La Suprema Corte aderisce alla statuizione pronunciata dal giudice di prime cure (confermata anche in sede di appello) affermando che, secondo quanto previsto dal Dpr 131/1986: “per il godimento delle agevolazioni fiscali c.d. prima casa occorre che l’acquirente dichiari in seno all’atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare”; e che “la circostanza che l’acquisto si attui per effetto del regime della comunione legale non costituisce, in assenza di specifiche disposizioni in tal senso, eccezione alla regola anzidetta”.
La Cassazione dunque rigetta il ricorso.

In conclusione, non importa il regime patrimoniale scelto dai coniugi poiché, ciò che viene in rilievo in questa fattispecie, è la dichiarazione che deve, immancabilmente, essere resa da entrambi i coniugi contestualmente o, in ogni caso, la dichiarazione del coniuge mancante deve essere integrata a mezzo atto pubblico.