I pericoli (e le sanzioni) in caso di guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti

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Immagine di repertorio

Fra le problematiche che coinvolgono i ragazzi di oggi, sono sempre più presenti le cosiddette “stragi del sabato sera”. Molti, sono infatti, i giovani che perdono la vita, sulla strada, soprattutto nella notte fra il sabato e la domenica.

Numerosi di questi incidenti stradali sono sempre più spesso causati dalla guida sotto l’effetto di stupefacenti e di alcool.
Per contrastare il fenomeno, l’Arma dei Carabinieri ha messo in campo una serie di attività e servizi di natura preventiva, attuati nelle ore notturne dei fine settimana e svolti in prossimità dei luoghi di ritrovo e di aggregazione giovanile, finalizzate, nell’ambito urbano ed extraurbano, a vigilare sulle condotte di guida a maggior rischio con particolare attenzione alle prescrizioni sui limiti di velocità, l’utilizzo dei telefoni cellulari e sui limiti dei tassi alcolemici.
Parallelamente, vengono effettuati i controlli amministrativi sui pubblici esercizi sull’applicazione delle norme in materia di guida sotto gli effetti dell’alcool e degli stupefacenti nei luoghi di incontro dei giovani, nelle discoteche e lungo le principali direttrici di traffico.

Il fenomeno delle “stragi del sabato sera”, nella provincia ragusana, registra solo di tanto in tanto eventi gravi, anche grazie all’attenta conduzione dei servizi di natura preventiva e dei capillari controlli – più di 1800 annuali – effettuati da tutti i reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa in tutta la provincia iblea.

Ma è utile, pertanto, fornire alcuni consigli sulla delicata materia.
In particolare, per quanto riguarda l’alcool, si ricorda che:

L’art. 186 del Codice della Strada sanziona la guida in stato di ebbrezza.

La guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche è tra le principali cause degli incidenti stradali gravi e mortali, in particolare fra i giovani. Si stima che almeno il 35% degli incidenti stradali sia causato da guida in stato di ebbrezza alcolica.
Si è in uno stato di ebbrezza alcolica quando si supera il livello alcolemico di 0,5 grammi per litro di sangue.
L’assunzione di alcool, anche a livelli molto bassi, riduce la performance dei guidatori, allungando i tempi di reazione agli stimoli visivi e aumentando la tendenza ad agire in modo rischioso.

La normativa vigente stabilisce sanzioni in aumento in base al livello di tasso alcolemico riscontrato:

tra 0,5 e 0,8 g/l, è prevista una sanzione amministrativa da 531 a 2125 euro e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
tra 0,8 e 1,5 g/l, è prevista una sanzione penale: un’ammenda, che varia da 800 a 3200 euro, nonché l’arresto fino a 6 mesi e la sospensione della patente per un periodo di tempo compreso tra 6 mesi ed 1 anno;
oltre 1,5 g/l, è prevista una sanzione penale: un’ammenda, che varia da 1500 a 6000 euro, nonché l’arresto da tre mesi ad 1 anno, la sospensione della patente da 1 a 2 anni e la confisca del veicolo con la sentenza di condanna.

 

carabinieri_consigli_ebbrezza1 Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario con le normali garanzie per la custodia.
Nel caso in cui lo stato di ebbrezza alcolica provochi un incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate e se, il veicolo risulta di proprietà di chi ha commesso l’illecito, è previsto il fermo amministrativo dello stesso per 180 giorni.

Chiunque, senza giustificato motivo, rifiuta di sottoporsi all’esame di accertamento del tasso di alcool, commette un illecito penale punibile con le sanzioni seguenti:
arresto da sei mesi ad un anno;
ammenda da 1500 a 6000 Euro;
sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni e la revoca nel caso in cui il conducente sia stato condannato per il medesimo reato nei due anni precedenti;
fermo amministrativo del veicolo se di proprietà di chi ha commesso l’illecito.
Tolleranza zero per neopatentati e autotrasportatori:

Infine, per i trasportatori di professione (di cose o persone) e per i c.d. neopatentati (fino a 21 anni di età, e comunque nei primi 3 anni dal conseguimento della patente) vige il DIVIETO ASSOLUTO di assunzione di bevande alcoliche. Infatti viene sanzionato amministrativamente anche un tasso alcolemico uguale o inferiore a 0.5 g/l, con una sanzione da 164,00 a 663,00 euro. Negli altri casi la sanzione, per le categorie menzionate, è aumentata da 1 terzo alla metà.

 

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Mentre, per quanto riguarda gli stupefacenti:

L’art. 187 del Codice della Strada sanziona la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Condizioni di alterazione fisica e psichica indotta dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope provocano situazioni di pericolo per il conducente del veicolo, i passeggeri e gli altri utenti della strada.
L’assunzione di sostanze stupefacenti condiziona il comportamento alla guida e provoca una modificazione delle funzioni del Sistema Nervoso Centrale ed un’alterazione dello stato di coscienza.
In particolare, l’uso di sostanze stupefacenti comporta:
alterazione del livello di attenzione e della capacità di concentrazione;
modificazione della reattività agli stimoli;
alterazione della percezione sensoriale;
aumento di comportamenti aggressivi;
aumentata assunzione di condotte rischiose;
• in alcuni casi, al termine dell’effetto attivo, induzione di colpo di stanchezza e sonnolenza.

In caso di incidente o quando si abbia ragione di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in uno stato di ebbrezza derivante dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti accertatori, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporlo ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove anche attraverso apparecchi portatili.

carabinieri_consigli_ebbrezza3In caso di esito positivo possono accompagnarlo presso strutture sanitarie fisse o mobili situati presso gli organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici necessari per accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica.