Elezioni o scioglimento? L’eccezionale caso di Scicli spiegato (bene), dal Prefetto Vardè

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“Il Consiglio comunale di Scicli al momento non è sospeso, quindi va seguito il procedimento elettorale con la pubblicazione, 45 giorni prima, del manifesto per i comizi elettorali e con tutti gli adempimenti previsti. Ovviamente, poi, se vi sarà una decisione del Consiglio dei ministri sullo scioglimento il processo s’interromperà per seguire quello che prevede la legge in questo caso”.

È il prefetto di Ragusa, Annunziato Vardè, a spiegare gli scenari che – leggi alla mano – potrebbero aprirsi sulla vicenda di Scicli, dove il sindaco, Franco Susino, si è dimesso cinque mesi fa. Da un lato l’iter per il rinnovo delle cariche a seguito delle dimissioni del primo cittadino e dall’altro quello legato a un eventuale scioglimento per infiltrazioni mafiose.

Come dire: con un occhio si guarda il calendario già stilato dalla Regione con le varie tappe da seguire per il rinnovo delle cariche elettive nei comuni e con l’altro si attendono le decisioni del Ministero dell’Interno e del Consiglio de ministri. Diversamente non è possibile fare, essendoci una concomitanza di date.

Una cosa è certa: chi si vuol candidare deve farlo tra il primo e il sei maggio. Dopo non sarà più possibile presentare le candidature. I tempi, per una decisione del Ministero dell’Interno, che deve portare in consiglio dei ministri l’eventuale richiesta di scioglimento del Comune, sono anch’essi dettati dalla legge. Ha novanta giorni dal momento in cui ha ricevuto la relazione prefettizia. Questo termine scadrà intorno a fine maggio. Questo vuol dire che, in ogni caso, l’eventuale decisione di scioglimento dovrà arrivare prima dell’apertura delle urne.

I due scenari.
Il primo: non arriva lo scioglimento, si vota e la città ha nuovamente organismi eletti. Il secondo: arriva la decisione di scioglimento, vengono nominati tre commissari prefettizi.
In questo caso quando si torna a votare? Lo stabilisce il comma 10 dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali: “Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi, prorogabili fino a un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali”.
Per almeno un altro anno, al massimo altri due, quindi, non ci sarebbe alcuna elezione. Si tornerebbe a votare nel turno elettorale immediatamente successivo. Nei casi di comuni sciolti per mafia, oltre al turno primaverile, ce n’è un altro straordinario, in autunno: “Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell’anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre”.

Dal 16 aprile, dunque, scattano i vari adempimenti ordinari: pubblicazione del manifesto con l’indizione dei comizi elettorali, stop ai provvedimenti del consiglio se non per “adottare gli atti urgenti ed improrogabili”.
Nonostante la situazione assolutamente eccezionale, quindi, i partiti e le liste civiche che intendono concorrere per le prossime amministrative non possono attendere oltre il sei maggio per le candidature, pena l’esclusione dall’eventuale competizione.

A meno di una immediata decisione da parte del governo, dunque, si profila una campagna elettorale con una spada di Damocle che domina su partiti, movimenti e comunità.
Il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali prevede che il Ministero dell’Interno, trascorsi i tre mesi dall’invio della relazione prefettizia, qualora “non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l’adozione di altri provvedimenti”, deve comunque emanare un “decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell’attività di accertamento”.